Art. 7.

      1. L'articolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 496. - (False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sull'identità,

 

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sullo stato o su altre qualità della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni».